Oggi entrano in vigore le nuove tasse sull’energia, sulle banche e sui ricchi 

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Le nuove tasse straordinarie sulle società energetiche, sugli enti finanziari e sui grandi patrimoni entreranno in vigore questo giovedì dopo la loro pubblicazione ieri sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE), che consentirà di tassare ora l’anno finanziario 2022 e di iniziare a riscuoterlo nel 2023.

L'intenzione del Ministero del Tesoro è che la riscossione di queste imposte abbia effetto già nel 2023 – tenendo conto dei redditi del 2022 – e venga inserita anche nel 2024. Le tre nuove imposte straordinarie saranno quindi in vigore per due anni, anche se trascorso tale periodo il Governo valuterà se mantenerli o meno.

Prima che le Cortes Generali dessero il via libera al disegno di legge registrato dal PSOE e Unidas Podemos, la norma ha subito diverse modifiche nel corso della sua elaborazione.

Uno dei principali cambiamenti avvenuti riguardo all’imposta bancaria – che tasserà al 4,8% gli interessi e le commissioni di tutti gli enti che hanno fatturato più di 800 milioni nel 2019 – è che l’imposta influenzerà l’attività che gli enti sviluppano in Spagna.

Per quanto riguarda l’imposta sull’energia – che tasserà l’1,2% sull’importo del fatturato delle aziende del settore energetico che nel 1.000 hanno fatturato più di 2019 milioni –, vale la pena ricordare che è stata finalmente esclusa dalla fatturazione assoggettata all’imposta sul reddito derivanti da attività regolamentate.

In questo modo l'imposta non colpisce quei redditi la cui fornitura è a prezzo regolamentato, come nel caso della PVPC per l'energia elettrica, della tariffa di ultima istanza (TUR) per il gas, GPL in bombole e GPL convogliato.

Inoltre, in sede di passaggio al Congresso dei Deputati, sono stati inclusi nell'esenzione i redditi regolamentati delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e, nel caso di produzione con remunerazione regolamentata e remunerazione aggiuntiva in territori non peninsulari, tutti i redditi dalle agevolazioni, comprese quelle ricevute rispettivamente dal mercato e dall’ufficio economico.

Allo stesso tempo, è stata introdotta un'altra modifica transazionale affinché l'imposta si applichi solo all'attività che le aziende del settore svolgono in Spagna.

Nel caso dell'imposta sulle grandi fortune, si intende tassare i patrimoni superiori a tre milioni di euro in modo che non possano essere esentati dai bonus delle Regioni.

Questa imposta sarà dell'1,7% per i beni compresi tra 3 e 5,3 milioni di euro; 2,1% per averi compresi tra 5,3 e 10,6 milioni e 3,5% per attivi superiori a 10,6 milioni di euro.

Inoltre, per determinare la base imponibile di questa imposta, saranno applicabili le norme contenute nella legge sull'imposta sul patrimonio, per cui è inclusa una riduzione del minimo esente di 700.000 euro.

MODIFICA DI VARIE NORME FISCALI

La norma pubblicata ieri mercoledì sulla BOE prevede la modifica di varie norme fiscali. Così, innanzitutto, si modifica la Legge 29/1987, del 18 dicembre, sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni, per incorporare la Comunità Autonoma di La Rioja tra quelle che hanno istituito il sistema di autoaccertamento obbligatorio della suddetta imposta.

D’altro canto, anche la legge 19/1991, del 6 giugno, sull’imposta sul patrimonio, sarà soggetta a modifiche per consentire il potere di tassare le partecipazioni in entità non residenti con sottostanti beni immobili situati in Spagna, correggendo così una discriminazione ingiustificata rispetto al residente, poiché il non residente, depositando una persona giuridica non residente, elude la tassazione della suddetta imposta.

Allo stesso tempo, la Legge 19/1994, del 6 luglio, che modifica il regime economico e fiscale delle Isole Canarie, viene modificata, per quanto riguarda le aliquote applicabili agli enti della Zona Speciale delle Isole Canarie, dato che la configurazione dell'imposta tariffa La registrazione comporta numerosi problemi derivanti dalla sua idoneità in relazione alla procedura di registrazione nella detta Zona Speciale delle Canarie. A tal fine, il fatto imponibile e la configurazione dell'aliquota vengono sostituiti mediante restituzione nella richiesta di autorizzazione, indipendentemente dall'esito del procedimento. Inoltre, l'importo della tassa di autorizzazione viene aumentato.

Infine, la legge 27/2014, del 27 novembre, sull'imposta sulle società, viene modificata per incorporare una misura temporanea nella determinazione della base imponibile nel regime del consolidato fiscale; aumentare i limiti della detrazione per investimenti in produzioni cinematografiche e serie audiovisive spagnole e straniere e consentire l'applicazione della detrazione da parte del contribuente che finanzia i costi di produzione di produzioni spagnole di lungometraggi e cortometraggi, serie audiovisive e spettacoli dal vivo arti dello spettacolo e musica.

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